ABF Collegio di coordinamento, decisione n. 5909 del 31 marzo 2020

Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con decisione n. 5909 del 31 marzo 2020, ha affermato il principio per cui la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge di cui all’art. 125-sexies, comma 2, t.u.b è considerata, di regola, adeguata e quindi dovuta, senza che il finanziatore debba dimostrare che la commissione pattuita corrisponde ai costi effettivamente sostenuti per effetto dell’estinzione anticipata, salvo che il cliente alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione.  Il Collegio ha altresì confermato i principi della precedente decisione n. 25625 del 17 dicembre 2019 sugli effetti della “Sentenza Lexitor” nell’ordinamento italiano, anche per quanto riguarda l’applicazione del criterio della curva degli interessi ai costi upfront.

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