Niente obbligo di firma

Con l’ordinanza dell’8 marzo 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione del servizio prestato dall’intermediario finanziario quando distribuisce polizze e degli obblighi formali che da ciò conseguivano nel regime normativo precedente all’introduzione della direttiva Mifid.
Il contenzioso riguardava diverse polizze distribuite da una banca tra gennaio e febbraio del 2007, di cui gli attori avevano invocato la presunta nullità in conseguenza dell’assenza di un contratto di collocamento concluso per iscritto con i clienti che avevano sottoscritto le polizze, e quindi per violazione dell’obbligo di forma scritta dei contratti per la prestazione dei servizi di investimento previsto dall’art. 23 del Tuf.
Su Private il commento della nostra Benedetta Musco Carbonaro.
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