Il 5 giugno 2020 l’ESMA ha pubblicato le nuove Linee Guida sui requisiti della funzione di compliance in conformità alla MiFID II. Due mesi dopo la pubblicazione sul sito di ESMA della loro traduzione sostituiranno le precedenti, afferenti al medesimo tema e pubblicate con il documento ESMA/388/2012.
L’ESMA ha indicato quali obiettivi principali delle nuove Linee Guida il potenziamento della convergenza in materia di vigilanza, nonché l’applicazione comune, uniforme e coerente della disciplina sui requisiti della funzione di conformità, i cui compiti di monitoring e reporting sono stati estesi e rafforzati nell’ambito della MiFID II.
Le nuove Linee Guida, in linea di continuità con il precedente documento, ribadiscono principi quali l’approccio basato sul rischio, la formazione continua, l’adeguata allocazione delle risorse, l’indipendenza e autonomia della funzione di conformità e “la cultura del rispetto delle norme”. Queste però introducono alcune novità di non poco momento e apportano i chiarimenti resisi necessari dal mutato quadro regolamentare. Gli obblighi di comunicazione gravanti sulla funzione di compliance appaiono sensibilmente incrementati e il contenuto del report viene tipizzato mediante una specificazione punto per punto (cfr. Linea Guida 3). Alla funzione di conformità viene attribuito un compito, oltre che di consulenza, anche di assistenza e viene richiesto un proficuo scambio di informazioni con le altre funzioni di controllo (cfr. Linee Guida 4 e 5). Estrema attenzione è rivolta, poi, ai requisiti soggettivi previsti per il personale addetto alla funzione di conformità, nonché agli standard, tanto personali quanto professionali, richiesti al compliance officer (cfr. Linea Guida 6). Infine, risulta conferito maggior rilievo al principio di proporzionalità, in precedenza interpretato essenzialmente come criterio valutativo al fine di usufruire delle esenzioni alla regola generale (cfr. Linea Guida 9).



