In data 29 aprile Banca d’Italia ha emanato una comunicazione (allegata alla presente) relativa al regime giuridico cui saranno soggetti gli intermediari britannici operanti in Italia dopo il termine del periodo di transizione (i.e. il 31 dicembre 2020, salvo proroghe) previsto nell’accordo di recesso del Regno Unito dalla UE del 31 gennaio 2020. Tale comunicazione è stata pubblica ieri sera sul sito internet della Banca d’Italia.
La Banca d’Italia precisa che al termine del periodo di transizione il Regno Unito sarà qualificato come “Paese terzo”.
Tale qualificazione comporterà una serie di conseguenze dal punto di vista dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, in particolare:
- le banche e gli IMEL che attualmente operano in Italia attraverso una branch e che intendono continuare ad operare in Italia come imprese di Paesi terzi possono continuare ad operare dopo la fine del periodo di transizione soltanto previa acquisizione della relativa licenza prima della fine del predetto periodo
- le banche che intendono prestare servizi di investimento nei confronti di soggetti diversi delle controparti qualificate e dei clienti professionali dovranno necessariamente instituire una branch;
- gli IMEL del Regno Unito che attualmente operano in regime di libera prestazione di servizi o attraverso una rete di agenti, gli istituti di pagamento e le società di gestione patrimoniale sono tenuti a cessare la propria operatività in Italia al termine del periodo di transizione oppure a trasferire le loro attività ad un intermediario autorizzato ad operare in Italia
Per garantire la business continuity, la Banca d’Italia raccomanda ai soggetti che intendono continuare ad operare in Italia di presentare le relative istanze il prima possibile. I soggetti che intendono cessare le proprie attività dovranno compilare ed inviare alla Banca d’Italia il relativo modulo allegato alla comunicazione.



